Reati perseguibili
Internet non è una terra senza legge, dove tutto è permesso. Non solo gli adulti, ma anche i bambini e giovani possono commettere un reato su internet - intenzionale o involontario. Le principali disposizioni del diritto federale in materia di protezione dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media sono contenute negli articoli 135 e 197 del Codice penale (CP).
Il diritto all’immagine è tutelato dall’articolo 28 del Codice civile (CC). Questa disposizione concerne in generale la protezione della personalità, stabilendo che «[l]a lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge».
In generale questo significa che prima di pubblicare un’immagine (foto, video, disegno, dipinto) occorre ottenere il consenso delle persone che vi si possono riconoscere. In caso contrario, queste persone hanno il diritto di procedere per via legale contro la pubblicazione.
Sono previste eccezioni nei casi esposti di seguito.
- Nello spazio pubblico (p. es. località o monumenti turistici) o in occasione di eventi pubblici (concerti, manifestazioni sportive ecc.) è possibile fare foto e video e pubblicarli senza il consenso delle persone immortalate, purché queste non siano in primo piano.
- Se una persona si mette consapevolmente in posa, ad esempio per una foto di gruppo, si può considerare questo atto come un consenso alla pubblicazione dell’immagine. Per contro, ha sempre il diritto di decidere diversamente in seguito.
- L’aspetto dell’interesse pubblico è particolarmente importante nel settore dei media. Se questo è preponderante, per esempio quando sono ritratte personalità note, le foto e i video possono essere pubblicati.
- Per legge, l’obbligo di ottenere il consenso non si applica per le foto segnaletiche o nelle situazioni di emergenza.
Va inoltre tenuto presente che il diritto all’immagine vale anche per i minori. I genitori e le altre persone di riferimento dovrebbero dunque sempre riflettere attentamente prima di pubblicare immagini. Con i giovani e i bambini un po’ più grandi che sono capaci di discernimento ai sensi della legge (art. 16 CC), ovvero sono consapevoli della portata dei loro diritti strettamente personali e possono esercitarli (art. 19c CC), si può discutere di vantaggi e svantaggi. Nel caso dei bambini più piccoli, in quanto adulti ci si può chiedere come ci si sentirebbe a trovare in rete foto o video come quelli che s’intende pubblicare.
L’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (RS 231.1) sancisce la protezione dell’autore di opere letterarie e artistiche, dell’artista interprete, del produttore di supporti audio e audiovisivi nonché degli organismi di diffusione.
La protezione comprende:
- opere letterarie: romanzi, trattati scientifici nonché testi giornalistici, pubblicitari e di siti Internet ecc.;
- opere (audio)visive: foto e film;
- opere delle arti figurative: dipinti, disegni, sculture ecc.;
- opere delle arti applicate: arti decorative;
- opere di contenuto scientifico o tecnico: piani, carte ecc.;
- programmi per computer.
Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera. Per principio, ogni utilizzazione di un’opera che vada oltre l’uso privato nella stretta cerchia di familiari e amici necessita del consenso dell’autore o di una licenza. Questo significa che immagini, video, testi, brani musicali o film non possono essere semplicemente copiati, caricati o utilizzati in altro modo. Passaggi di opere pubblicate possono essere citati soltanto con l’indicazione della fonte. Per l’utilizzo di fotografie di terzi è di norma necessaria l’autorizzazione del fotografo.
Fanno eccezione le opere senza diritto d’autore (p. es. Creative Commons), che sono messe a disposizione dai loro autori. In questo caso, generalmente basta citare l’autore. Inoltre, nel contesto scolastico è consentito, a determinate condizioni, l’utilizzo di opere protette.
Secondo l'articolo 197 capoverso 1 CP è reato, tra gli altri, offrire, mostrare, lasciare o rendere accessibili a una persona minore di 16 anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti pornografici.
Pertanto, i gestori di siti web a contenuto pornografico sono tenuti integrare apposite avvertenze e controlli dell'età ("adult checker").
Secondo l'articolo 197 capoversi 4 e 5 CP è reato, tra gli altri, consumare, fabbricare, importare, mettere in circolazione, mostrare, rendere accessibile, procurarsi o possedere degli oggetti o rappresentazioni a carattere pornografico che hanno come contenuto atti sessuali con minorenni o animali oppure atti violenti tra adulti.
È reato anche reclutare un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o indurlo a partecipare a una tale rappresentazione (art. 197 cpv. 3 CP).
Gli adolescenti che producono e diffondono immagini o video intimi (sexting) rischiano di rendersi colpevoli di produzione e diffusione di pedopornografia.
In questo contesto l’età assume un ruolo sostanziale, e non solo quella della persona raffigurata. Chiunque mostra o invia a una persona minore di 16 anni immagini o video pornografici si rende punibile (art. 197 cpv. 1 CP). Questo vale anche per i minori che si fotografano nudi o in pose erotiche, si filmano mentre si masturbano o compiono atti sessuali e mandano oppure guardano registrazioni di questo genere. Dal punto di vista giuridico, questo può infatti essere considerato come fabbricazione, diffusione e consumo di pedopornografia (art. 197 cpv. 4 e 5 CP). Se qualcuno viene costretto a inviare un’immagine intima di sé o viene minacciato che si renda pubblica una siffatta immagine, possono configurarsi i reati della coazione (art. 181 CP) o della minaccia (art. 180 CP).
Un’eccezione è prevista dall’articolo 197 capoverso 8 CP : gli adolescenti di 16 o 17 anni non sono punibili se producono, guardano o condividono registrazioni di sexting con il consenso di un altro minorenne della loro stessa età.
In Svizzera la sextortion, una forma di ricatto esercitata attraverso materiale a carattere sessuale, non è oggetto di alcuna norma penale specifica.
I reati commessi in questo ambito sono generalmente i seguenti:
- estorsione (art. 156 CP);
- calunnia (art. 174 CP);
- violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP);
- pornografia (art. 197 CP).
La truffa è punibile secondo l'articolo 146 CP. A tal fine sono determinanti diversi aspetti: l'autore agisce con l'intenzione di procurarsi un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma l'errore, il tutto subdolamente, ovvero consapevolmente e in mala fede. La persona truffata è così indotta ad atti pregiudizievoli al patrimonio (proprio o altrui).
In particolare nel settore di Internet va fatta una distinzione tra truffa e imbrogli. Gli imbrogli sono sleali, ma non costituiscono una fattispecie di reato. In questo caso si tratta perlopiù di ingannare gli utenti, facendo spendere loro molto (o troppo) per prodotti o servizi.
Per quanto riguarda la truffa, una delle forme online è costituita dalla cosiddetta «love scam» o «romance scam». Gli autori sfruttano il fatto che molte persone sono su Internet alla ricerca di un partner o di affetto. Mediante falsi profili entrano in contatto con le vittime su piattaforme di incontri o sulle reti sociali e simulano il grande amore. Poco prima dell'incontro reale, dicono di avere subìto qualcosa di brutto, come una malattia, un infortunio o un'aggressione, e di aver perso denaro in quella occasione, ragion per cui chiedono alle vittime che gliene versino.
Ciberbullismo
Il diritto svizzero non prevede un reato esplicito contro il ciberbullismo. Tuttavia gli atti di bullismo, di minaccia o di umiliazione che sono alla base del ciberbullismo possono avere rilevanza penale. A seconda delle circostanze, si configurano le seguenti fattispecie di reato:
- accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati (art. 143bis CP);
- danneggiamento di dati (art. 144bis CP);
- estorsione (art. 156 CP);
- delitti contro l’onore (art. 173 ss CP);
- violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP);
- sottrazione di dati personali (art. 179novies CP);
- minaccia (art. 180 CP);
- coazione (art. 181 CP).
Cyberstalking
La persecuzione (in inglese «stalking») è una forma di violazione della sfera privata, che si realizza quando una persona adotta un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità (art. 34 della Convenzione di Istanbul). Nel caso di cyberstalking la persecuzione e la minaccia avvengono tramite Internet.
Il diritto svizzero non prevede un reato esplicito contro il cyberstalking. In compenso, questo comportamento può essere sanzionato sulla base di diverse disposizioni penali, per esempio:
- delitti contro l’onore (art. 173 segg. CP);
- abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP);
- minaccia (art. 180 CP);
- coazione (art. 181 CP);
- Contravvenzioni contro l’integrità sessuale / molestie sessuali (art. 198 CP)
In Svizzera il cybergrooming non è menzionato espressamente come reato perseguibile ai sensi del CP. Tuttavia, il comportamento di un adulto che cerca di adescare un minore in Internet per stabilire contatti sessuali e che compie azioni concrete per organizzare un incontro costituisce, ai sensi del diritto penale, un tentativo di compiere atti sessuali con fanciulli (art. 22 e art. 187 n. 1 primo comma CP) o di produrre materiale pedopornografico (art. 22 e art. 197 cpv. 4 e 5 CP).
Secondo il diritto penale svizzero si rende già punibile anche chi, dialogando in rete con un minore:
- gli mostra scritti o immagini pornografici (art. 197 cpv. 1 CP);
- lo induce a compiere atti sessuali su di sé e lo osserva, per esempio attraverso una webcam (art. 187 n. 1 secondo comma CP);
- lo coinvolge in un atto sessuale, per esempio compiendo un atto sessuale dinanzi a lui, il quale vi assiste senza che vi sia un contatto fisico tra l’autore e la vittima (art. 187 n. 1 terzo comma CP).
Per quanto riguarda la mera attività di chattare su contenuti sessuali, ma senza perpetrare uno degli atti elencati, nella maggior parte dei casi non è invece perseguibile. Eventualmente può rientrare nel reato di molestie sessuali, perseguito su denuncia (art. 198 CP).
Il termine «discorsi d'odio» (hate speech) comprende tutte le forme d'espressione che contengono odio nei confronti di singole persone o di interi gruppi. In Svizzera non esiste una definizione giuridica di discorso d'odio; in compenso, si possono applicare tutte le disposizioni inerenti alla discriminazione. La discriminazione si manifesta nelle forme seguenti:
- razzismo;
- ostilità antimusulmana;
- antisemitismo;
- razzismo contro i neri;
- antiziganismo;
- sessismo;
- ostilità anti LGBTIQ*;
- discriminazione basata su una disabilità.
L'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) sancisce il diritto alla parità di trattamento per tutte le persone che vivono in Svizzera. Questo significa che nessuno può essere discriminato a causa dell'origine, della razza, del sesso, della lingua, delle convinzioni religiose o del modo di vita. Nel 1994 il Codice penale (CP) è stato completato con l'articolo 261bis quale norma penale contro il razzismo. Vi sono elencati diversi reati diretti contro una o più persone, tra cui l'incitazione pubblica all'odio o alla discriminazione, ingiurie tese a screditare o la propagazione di un'ideologia intesa a calunniare. Inizialmente prevista per reati commessi a causa della razza, dell'origine, delle convinzioni religiose o del colore della pelle, nel 2020, in seguito a una votazione popolare, la norma penale è stata estesa anche al reato di discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale. Per contro, essa non contempla esplicitamente la protezione delle persone intersessuali e transessuali.
In caso di violenza verbale contro questi e altri gruppi sociali (persone disabili, beneficiari dell'aiuto sociale ecc.), bisogna fare riferimento al Codice civile (protezione della personalità, art. 28 CC) o ad altre norme di carattere penale come la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l'ingiuria (art. 177 CP) e la minaccia (art. 180 CP). Queste disposizioni possono essere invocate anche in caso di discorsi d'odio.
In casi estremi, il discorso d'odio può arrivare fino all'incitazione alla violenza contro determinati gruppi (v. capitolo separato).
Per maggiori informazioni sul tema si rinvia alla rubrica à → Discriminazione & discorsi d'odio.
La pubblica istigazione a un crimine o alla violenza è vietata dall’articolo 259 CP. L’articolo 13e della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) regola la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda che incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.
Alla base di questa disposizione di legge c’è l’idea secondo cui tutte le manifestazioni di violenza (p. es. motivate da opinioni di estrema destra o di estrema sinistra) sono ugualmente riprovevoli e non possono essere giustificate in uno Stato democratico. Questa norma permette di confiscare il materiale di propaganda in assenza di una sentenza di condanna. Dato che questo tipo di materiale può essere rapidamente diffuso su Internet, la disposizione permette di denunciare il responsabile e bloccare i siti in questione.
L’articolo 135 CP concerne le registrazioni sonore o visive, le immagini o le rappresentazioni che, senza presentare alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana. È perseguibile penalmente, tra gli altri, chiunque fabbrica, mette in circolazione, mostra, acquista, si procura tramite Internet o possiede tali oggetti. È previsto che in futuro lo diventi anche la semplice fruizione di tali rappresentazioni.
L’happy slapping (o videolinciaggio), che consiste nel filmare atti di violenza e diffonderli su Internet per divertimento, può essere considerato un atto di cruda violenza ai sensi dell’articolo 135 CP.
Necessità d’intervento per quanto riguarda giochi e film violenti
Il CP vieta solamente le rappresentazioni degli atti di violenza più brutale (divieto assoluto, art. 135 CP), data la difficoltà di definire per legge in modo univoco quale tipo di rappresentazioni violente non sia adatto ai minorenni. Non è dunque possibile garantire la protezione della gioventù solo tramite il Codice penale, che va piuttosto inteso solo come «ultima ratio». Assai più importanti sono le raccomandazioni in materia di limiti di età e la chiara indicazione dei contenuti violenti. Per i videogiochi si può fare riferimento al sistema PEGI (Pan European Game Information System; sito in inglese), e per i film all’Associazione svizzera del videogramma (sito in francese e tedesco) e alla Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani (sito in francese e tedesco).
Alcune organizzazioni del settore dei media applicano misure di controllo e sanzioni nei confronti dei fornitori che non osservano le indicazioni dei limiti d’età. Attualmente è in corso di elaborazione un progetto di legge federale sulla protezione dei minori in materia di film e videogiochi, al fine di armonizzare l’applicazione di queste misure di controllo in tutti i Cantoni.
Violenza in Internet: i limiti della legislazione
In Internet ogni singolo individuo ha accesso a contenuti audiovisivi violenti messi in rete nel mondo intero. Questo ne rende difficile la regolamentazione sia a livello nazionale che sul piano internazionale. Per tale ragione è essenziale sviluppare la prevenzione e promuovere lo sviluppo delle competenze mediali di bambini e giovani. Per esempio, in qualità di genitori, si può avviare e intrattenere un dialogo con i figli sui contenuti impressionanti cui sono stati o potrebbero essere confrontati navigando in Internet. Per i bambini più piccoli è necessario installare sul computer di casa un filtro famiglia nonché appositi programmi che permettono di bloccare pubblicità e finestre pop-up.