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Sexting – Non criminalizzare inutilmente i giovani

| Bettina Bichsel

Il 1° luglio 2024 è entrato in vigore il nuovo diritto penale in materia sessuale. Le novità sono importanti anche per i giovani, per esempio per quanto riguarda l’invio di selfie erotici, ovvero il cosiddetto sexting.

Il nuovo diritto penale in materia sessuale fa notizia soprattutto per il nuovo principio «No significa no», il cui obiettivo è tutelare meglio le vittime di violenza sessuale. Il «no» è inteso in senso ampio: non deve essere necessariamente pronunciato, anche i gesti di rifiuto o lo stato di shock della vittima significano un no. Inoltre, la fattispecie della violenza carnale viene ora definita in modo molto più ampio.

Meno conosciute sono le novità relative al cosiddetto sexting, un fenomeno sempre più diffuso soprattutto tra i giovani, che si ritraggono o filmano nudi o in biancheria intima e poi inviano i loro selfie o video a terzi, come dimostrazione d’amore in una relazione, per flirtare o, all’interno di un gruppo, come prova di coraggio.

In precedenza, anche se questi scatti o filmati erano stati fatti e scambiati volontariamente e consensualmente, i giovani potevano essere perseguiti penalmente, per esempio se la persona ritratta aveva meno di 16 anni. Se le immagini potevano avere un carattere pornografico, venivano considerate pedopornografia e non potevano essere né prodotte né diffuse.

Un’eccezione si applicava se le persone coinvolte avevano 16 o 17 anni. Tuttavia, come spiega Reto Liniger dell’Ufficio federale di giustizia, ciò ha causato a volte situazioni assurde, come quella di due giovani di 16 e 17 anni che hanno fatto foto o video pornografici l’uno dell’altro, rimanendo impuniti, finché il più grande ha compiuto 18 anni ed è improvvisamente diventato perseguibile penalmente perché il più giovane era ancora minorenne.

Un altro effetto indesiderato: i minorenni, che in realtà dovrebbero essere protetti dalla legge, potevano improvvisamente essere perseguibili per le proprie immagini di nudo perché, in base alla legge, avevano prodotto materiale pedopornografico.

Che cosa cambia con la nuova legge?

Il nuovo diritto penale in materia sessuale tiene conto di queste circostanze ed estende i limiti dell’impunità. Tra l’altro, la legge si basa sulle norme di età applicabili al sesso consensuale (tra adolescenti).

Concretamente, in base all’articolo 197 capoverso 8bis del Codice penale (CP), i minorenni che si scambiano selfie compromettenti (o di carattere pornografico) sono ormai esenti da pena se:

  • si conoscono personalmente (dunque non unicamente tramite social media o piattaforme di incontri);
  • la differenza di età non eccede i tre anni;
  • lo scambio degli scatti o dei filmati avviene volontariamente e consensualmente;
  • chi invia gli scatti o i filmati non dà o promette alcuna rimunerazione.

Mai inviare o inoltrare foto di nudo non richieste

Tuttavia, i minori possono ancora rendersi penalmente perseguibili. È il caso, per esempio, di chi invia ad altri scatti o video pornografici non richiesti o senza il consenso della controparte. Quindi, se un diciassettenne manda semplicemente una foto del suo pene a una ragazza senza che lei glielo abbia chiesto oppure condivide un selfie pornografico nella chat di classe può essere perseguito penalmente. Perché, come ha affermato la competente commissione del Consiglio degli Stati nel suo rapporto sul nuovo diritto penale in materia sessuale, «a nessuno devono essere imposti immagini o filmati pornografici» senza il suo consenso.

Inoltre, un diciannovenne che riceve una foto di nudo dalla sua ragazza quindicenne può ancora essere perseguito penalmente, anche se lei gliel’ha inviata di sua spontanea volontà. In questo caso, a essere determinanti sono la maggiore età e la differenza di età di oltre tre anni. Se entrambi sono maggiorenni, la differenza di età non ha più alcuna importanza.

In ogni caso, l’ultima parola sulla valenza penale di un fatto spetta al tribunale.

Revenge porn: nuova base legale

Una nuova disposizione penale sulla condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a CP) intende fornire una migliore protezione alle vittime del cosiddetto revenge porn. Si tratta in genere di immagini o filmati prodotti consensualmente durante una relazione, che vengono poi pubblicati da uno dei due partner dopo la rottura (per vendetta).

Inoltre, altri reati legati alle immagini erotiche/pornografiche sono già punibili, anche se non esplicitamente sanciti dalla legge. Tra questi figurano:

  • il cybergrooming, ovvero quando gli adulti cercano di entrare in contatto con minorenni su Internet a fini sessuali, e
  • la sextortion, ovvero l’estorsione con immagini compromettenti o la coazione sotto minaccia di diffondere altre immagini dello stesso tipo.


Secondo Reto Liniger, le disposizioni di legge in vigore e, per quanto riguarda la sextortion, la nuova disposizione dell’articolo 197a CP sono sufficienti per punire tali atti.

Consigli per i genitori

Per concludere, un aspetto importante: il nuovo diritto penale in materia sessuale apporta numerosi miglioramenti e, in particolare, evita che i giovani siano inutilmente criminalizzati (e quindi stigmatizzati). Tuttavia, bisogna sempre prestare attenzione ai selfie e ai video compromettenti. Spiegatelo chiaramente ai vostri figli. In particolare insistete sui punti seguenti:

  • una foto, anche se è destinata solo a uso privato e a una persona specifica, può sempre essere inoltrata a terzi o pubblicata online;
  • se si vuole essere sexy/erotici, non è necessario mostrarsi nudi. Parlate con i vostri figli dell’erotismo e degli ideali di bellezza;
  • come regola generale, non si dovrebbe mai essere riconoscibili su una foto di nudo. Il viso non dovrebbe mai essere visibile e non dovrebbe essere possibile risalire all’identità della persona ritratta.

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Ulteriori informazioni e raccomandazioni sull’argomento sono disponibili nelle nostre rubriche:

Internet e sessualità

Aggressioni sessuali online

 

Bettina Bichsel è giornalista e redattrice. Tra le sue varie attività, scrive anche per il blog di Giovani e media.